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·10 agosto 2025

⚠️ L’avvocato Di Cintio non ha dubbi: “Caso Lookman diverso da Diarra, qui il calciatore rischia sanzioni”

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Cesare Di Cintio, noto avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di tuttoatalanta.com del caso Ademola Lookman, con l’attaccante dell’Atalanta che sta deliberatamente decidendo di non presentarsi al centro sportivo di Zingonia: “La sentenza Diarra ha certamente introdotto una riflessione nuova sugli equilibri tra i giocatori e le società sportive, in particolar modo con riferimento alla libertà contrattuale e alla libera circolazione dei lavoratori in Europa. Tuttavia, nel caso specifico di Lookman, è necessario precisare che la situazione è regolamentata chiaramente dall’accordo collettivo tra Lega Serie A e AIC. Si tratta di un accordo chiaramente vincolante, che impone obblighi precisi sia al club sia al calciatore”.

In che modo questa situazione sarebbe diversa dal precedente Diarra?
 “Il precedente di Lassana Diarra ha portato alla luce delle condizioni contrattuali ritenute inique dalla Corte di Giustizia Europea, proprio perché impedivano al giocatore di lavorare liberamente. Nel caso di Lookman, secondo quanto riportato dalla stampa, siamo davanti a un’assenza ingiustificata da parte del giocatore. Il club ha l’obbligo di pagare lo stipendio, ma il calciatore ha il dovere corrispettivo di prestare la propria attività sportiva, allenamenti compresi. In assenza di una prestazione regolare, l’atleta è tecnicamente inadempiente”.


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Quindi, concretamente, quali rischi corre Lookman con questo comportamento?
 Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5.5 dell’accordo collettivo LNPA-AIC, se il calciatore risulta irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare nell’arco di sette giorni, la società è autorizzata a sospendere la corresponsione dello stipendio. È evidente che l’inadempimento potrebbe avere conseguenze ulteriori per il giocatore e queste sono sempre contemplate sempre dall’accordo collettivo”.

Quindi il “caso Diarra” non può essere usato come escamotage da Lookman?
 “Ritengo complicato che Lookman possa invocare una situazione simile a quella di Diarra. Qui manca proprio il presupposto di fondo: le condizioni contrattuali di Diarra erano state ritenute illegittime perché impedivano di svolgere liberamente l’attività professionale. Nel caso di Lookman, al contrario, è lui stesso a non rispettare gli obblighi contrattuali chiaramente previsti. Pertanto, sostenere una tesi simile sarebbe complicato per l’atleta”.

In definitiva, quindi, come dovrebbe muoversi l’Atalanta?
 “L’Atalanta in questo momento è pienamente legittimata a tutelare i propri interessi, richiedendo il rispetto integrale degli accordi. Eventuali responsabilità di soggetti terzi che abbiano svolto azioni di disturbo sul calciatore potranno essere oggetto di separati approfondimenti giuridici, ma questo non giustifica certamente l’attuale condotta di Lookman. Il calciatore che non adempie ai propri obblighi contrattuali è sempre in una posizione di difetto. Invocare sentenze come quella di Diarra in modo improprio può rivelarsi controproducente per lo stesso atleta”.

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