Calcio e Finanza
·20 de dezembro de 2024
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Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha emesso un provvedimento di grande importanza nella lotta contro la pirateria digitale, accogliendo in toto il ricorso presentato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) nei confronti di Cloudflare Inc.
La LNPA è stata rappresentata dal team legale composto dagli avvocati Bruno Ghirardi, Stefano Previti, Vincenzo Colarocco e Giovanni Crescella. Anche la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha preso parte al procedimento, assistita dal medesimo collegio difensivo, con l’aggiunta di Paola Pezzali.
Secondo quanto riportato in un comunicato dello Studio Previti, la decisione è stata emessa dal Collegio composto dalla dott.ssa Silvia Giani, dalla dott.ssa Lorena Casiraghi e dal dott. Vincenzo Carnì, e costituisce un precedente significativo per l’applicazione della Legge 93/23.
In particolare, il Tribunale ha ordinato a Cloudflare di bloccare la risoluzione DNS dei nomi di dominio (FQDN) e di interrompere l’instradamento del traffico verso gli indirizzi IP già inibiti dall’AGCOM attraverso il sistema Piracy Shield. Durante il procedimento, si sono uniti in supporto (ad adiuvandum) DAZN Ltd, Sky Italia S.r.l. e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, consolidando uno sforzo comune contro la pirateria.
Il Tribunale ha inoltre stabilito che Cloudflare deve interrompere la fornitura di servizi come CDN, DNS Autoritativo e reverse proxy alle IPTV che trasmettono contenuti in violazione dei diritti della LNPA e degli altri soggetti coinvolti. Un altro punto di rilievo della decisione è l’obbligo imposto a Cloudflare di fornire i dati relativi ai clienti e agli utenti che utilizzano i suoi servizi per diffondere contenuti protetti in modo illecito. In caso di mancato rispetto dell’ordine, Cloudflare sarà tenuta a pagare una penale di 10.000 euro al giorno.
La decisione evidenzia il ruolo di Cloudflare come intermediario e access provider, i cui servizi vengono spesso sfruttati per facilitare la distribuzione di contenuti illeciti, in particolare per eventi sportivi trasmessi in live streaming. Il Tribunale ha sottolineato che l’inerzia di Cloudflare nel contrastare queste attività ha contribuito a un progressivo danno economico per LNPA e per le aziende licenziatarie, portando a una perdita di quote di mercato e al deterioramento della loro immagine commerciale.
L’accertamento delle violazioni è stato possibile grazie alle analisi delle prove digitali forensi presentate da SpTech s.r.l., società incaricata come consulente tecnico dalla LNPA. In base a tali prove, il Tribunale ha constatato che:
Nonostante la notifica del ricorso cautelare, Cloudflare non ha adottato le misure ragionevoli e necessarie per impedire la diffusione illecita dei contenuti protetti, permettendo così la prosecuzione di tali attività.
«La decisione – conclude la nota pubblicata dallo Studio Previti – costituisce un precedente fondamentale per la tutela dei diritti audiovisivi e rappresenta un passo avanti nella lotta alla pirateria digitale, garantendo una maggiore protezione per l’industria dello sport e i suoi operatori».
Parere del Tribunale di Milano che è stato accolto favorevolmente dal commissario dell’AGCOM, Massimiliano Capitanio, che dal proprio profilo LinkedIn ha postato un lungo commento: «Cloudflare contribuisce a favorire la pirateria? Secondo il Tribunale di Milano la società americana rischia di essere complice. E per questo deve smetterla di fornire servizi a società criminali. Non da ultimo viene rimarcato l’obbligo di iscrizione a piracyshield
È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 1912 del 17 ottobre 2024, recentemente resa nota. L’ordinanza è stata emanata nell’ambito di un giudizio instaurato dalla Lega Serie A avverso Cloudflare, il noto provider che fornisce servizi di reverse proxy, open DNS e VPN, utilizzati dai siti pirata per aggirare i blocchi effettuati da AGCOM tramite Piracy Shield.
Il Tribunale ha accertato che “la messa a disposizione di questi servizi contribuisce causalmente alla violazione compiuta dai terzi, i quali sfruttano consapevolmente le potenzialità offerte dall’intermediario per proseguire nell’attività illecita, anche dopo l’adozione dei provvedimenti di disabilitazione […]. Oltre al contributo nella diffusione di siti pirata, l’ordinanza ha accertato il rifiuto di Cloudflare di attivarsi per impedire le violazioni nonostante la diffida inviatale dalla titolare dei diritti lesi. Per questo il Tribunale ha ordinato al provider di cessare di fornire i propri servizi ai siti pirata identificati dalla Lega Serie A, ma soprattutto “di adottare tutte le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili agli utilizzatori finali i contributi diffusi abusivamente e le misure utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti […]”.
Tra tali misure, rientra anche l’iscrizione a Piracy Shield che, secondo il Giudice, “è una delle modalità tecniche, tra le diverse possibili, attraverso le quali conseguire l’obiettivo finale della tutela […]”. Il Tribunale ha poi imposto a Cloudflare “di comunicare i dati e le informazioni nella sua disponibilità per l’identificazione degli account e dei gestori dei portali indicati nel reclamo”, affinché i titolari possano agire anche nei confronti dei pirati.
È una pronuncia rivoluzionaria che conferma ancora una volta la legittimità dell’impianto normativo a tutela del copyright previsto dalla L. 93/2023 e della relativa regolamentazione dell’AGCOM, che con Piracy Shield ha implementato una misura tecnologica unica al mondo per contrastare il fenomeno della pirateria. Inoltre, l’ordinanza conferma un principio su cui non si potrà tornare indietro: a seguito degli ordini dell’Autorità, i provider non possono più nascondere i loro clienti che utilizzano illecitamente i servizi ma anzi devono collaborare attivamente per identificarli. Finalmente, siamo sulla strada giusta».