Il TAR annulla la multa da 1 milione a Sky per il pacchetto calcio 2021/22 | OneFootball

Il TAR annulla la multa da 1 milione a Sky per il pacchetto calcio 2021/22 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Calcio e Finanza

Calcio e Finanza

·17 de fevereiro de 2025

Il TAR annulla la multa da 1 milione a Sky per il pacchetto calcio 2021/22

Imagem do artigo:Il TAR annulla la multa da 1 milione a Sky per il pacchetto calcio 2021/22

Nessuna informazione ingannevole nelle comunicazioni di Sky Italia ai consumatori riguardo ai contenuti fruibili con il “pacchetto calcio” per la stagione calcistica 2021/22, la prima dello scorso ciclo di diritti tv. Così il TAR del Lazio nella sentenza con la quale ha annullato anche la sanzione da un milione di euro inflitta dall’Antitrust all’azienda televisiva.

Tutto parte dal provvedimento con il quale l’Autorità ritenne che Sky, nella primavera 2021, rappresentando una situazione d’incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, aveva lasciato intendere ai propri abbonati la possibilità di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato, come accaduto nella precedente stagione.


Vídeos OneFootball


In sostanza, in seguito alla conclusione della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi in esclusiva di sette partite di Serie A per ciascuna giornata, secondo l’Antitrust Sky Italia era al corrente di non poter offrire il pacchetto “Sky calcio” nella composizione precedente, nonostante ciò, però, aveva ugualmente fornito ai suoi clienti informazioni che non consentivano di comprendere l’effettivo contenuto dell’offerta per la stagione 2021/22, lasciando trapelare la possibilità che la stessa potesse rimanere invariata rispetto al passato.

Al contrario, il TAR ha sottolineato come «il rilievo dell’Agcm circa la consapevolezza della non rispondenza al vero delle comunicazioni non sia condivisibile. Difatti, nel momento della diffusione ai singoli consumatori delle comunicazioni contestate (2-6 maggio 2021) la situazione fattuale non era definita come sostenuto».

Alla luce di tutte le valutazioni del caso, per i giudici «appare essere integrato il requisito della diligenza professionale richiesta dal Codice del Consumo». È evidente per il TAR «che la società abbia avviato una campagna promozionale finalizzata ad acquisire (o mantenere) clienti: tuttavia, le modalità impiegate non appaiono integrare gli estremi della pratica ingannevole».

In più, «nessun pregiudizio appare essere stato patito dai consumatori» giacché «l’Autorità non ha minimamente evidenziato come la diffusione della messaggistica abbia potuto incidere sulle scelte dei consumatori», anche in considerazione del fatto che a questi ultimi «era sempre lasciata la possibilità di recedere senza costi… senza penali».

Saiba mais sobre o veículo