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·1 marzo 2025

UEFA e multiproprietà: oggi il termine per mettersi in regola per le coppe 25/26

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Multiproprietà e coppe europee, la UEFA si muove in anticipo. Scade infatti nella giornata di oggi, sabato 1° marzo, il termine previsto dalla Federcalcio europea per la regolarizzazione dei casi di club controllati dal medesimo proprietario e che si trovano a disputare la stessa competizione a livello internazionale.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato ad ottobre una modifica all’Articolo 5.01 del regolamento delle competizioni per club, che sarà valido a partire dalla stagione 2025/26. Nel dettaglio, questa modifica riguardava la data di valutazione per i criteri legati alla multiproprietà, ossia la scadenza entro la quale i club che fanno parte di modelli di questo tipo avrebbero dovuto conformarsi alle regole previste dalla Federcalcio europea.


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Secondo la UEFA è di fondamentale importanza che l’integrità sportiva delle competizioni per club sia protetta e che la loro integrità percepita sia indiscutibile. A tal fine, l’Articolo 5 del regolamento delle competizioni per club contiene disposizioni specifiche che impediscono a un azionista di controllare o esercitare un’influenza decisiva nelle decisioni di più di un club partecipante alla medesima competizione per club UEFA.

Multiproprietà nuove regole – La scadenza per il 2025/26

Per la stagione 2024/25, la data di valutazione era fissata al 3 giugno 2024 per le competizioni maschili (uno dei casi di questa stagione ha riguardato il Manchester City e il Girona) e al 1° luglio 2024 per le competizioni femminili. La modifica approvata dal Comitato Esecutivo UEFA ha anticipato la data di valutazione al 1° marzo (oggi, dunque) per tutte le competizioni per club.

Questo cambiamento è stato ritenuto necessario considerando la complessità dei casi indagati dal Club Financial Control Body (CFCB), incaricato di trattare le questioni relative alla multiproprietà. La nuova data di valutazione mira a fornire tempo sufficiente per completare il processo decisionale e garantire il corretto svolgimento delle competizioni per club UEFA.

Multiproprietà nuove regole – Come è cambiata la norma

La modifica era stata approvata e comunicata in anticipo per consentire ai club di prepararsi e assicurare la loro conformità ai criteri stabiliti nell’Articolo 5.01 entro la nuova scadenza per la stagione 2025/26. L’Articolo 5.01 del regolamento 2025/26 della UEFA Champions League, della UEFA Europa League, della UEFA Conference League e della UEFA Women’s Champions League è formulato come segue (in grassetto le modifiche):

5.01 Per garantire l’integrità delle competizioni per club UEFA, il club deve dimostrare che, alla data del 1° marzo precedente alla stagione della competizione, i seguenti criteri di multiproprietà sono stati rispettati e il club deve continuare a conformarsi ai seguenti criteri da tale data fino alla fine della stagione della competizione:

  1. Nessun club partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente:
  • possedere o trattare titoli o azioni di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA;
  • essere membro di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA;
  • essere coinvolto in qualsiasi modo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA; o
  • avere alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA.
  • Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, in alcun modo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante a una competizione per club UEFA.
  • Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA, tale controllo o influenza essendo definito in questo contesto come:
  • possedere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
  • avere il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, gestionale o di sorveglianza del club;
  • essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in base a un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
  • poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club.
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