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DirettaFanta

·25 settembre 2024

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Dawidowicz

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Dopo il recupero di Atalanta-Como, disputata martedì sera, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Dawidowicz.

Terminata ufficialmente la quinta giornata del campionato di Serie A, in seguito al recupero vinto dal Como al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Due giornata di squalifica a Pawel Marek Dawidowicz in seguito alla gomitata in area a Tonny Sanabria in Verona-Torino. Una giornata invece per Matteo Cancellieri del Parma e Frederic George Guilbert del Lecce.


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Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di campionato

Ecco le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in seguito a quanto accaduto nel corso della quinta giornata del campionato di Serie A.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere, al 20° del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 GUILBERT Frederic George (Lecce): per avere, al 2° del secondo tempo, inferto una manata a un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CANCELLIERI Matteo (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Le ammende del Giudice Sportivo alle società

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica pieni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica ed un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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