Calcio e Finanza
·19 giugno 2025
Serie A, intesa sui diritti 21/22: ok del Consiglio di Stato alle multe a DAZN e TIM

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·19 giugno 2025
Resta complessivamente confermato l’impianto accusatorio che nel giugno 2023 portò l’Antitrust a qualificare come intesa restrittiva della concorrenza alcune previsioni dell’accorso tra DAZN Limited e Telecom Italia in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi.
L’ha deciso il Consiglio di Stato con una lunga e complessa sentenza pubblicata nell’ambito dei separati ricorsi in appello proposti sulla vicenda da Telecom Italia, DAZN Media Services e DAZN Limited, per contestare la decisione con la quale il TAR del Lazio nel maggio dello scorso anno aveva respinto i loro ricorsi, confermando le sanzioni a TIM di 760.776 euro, e a DAZN di 7.240.250 euro.
Ricordiamo che la sentenza è relativa esclusivamente al mese di luglio 2021 e riferita a un accordo che è stato da tempo sostituito da un nuovo contratto e nulla ha a che vedere con il nuovo ciclo che ha preso il via con la stagione 2024/25 e si concluderà nel 2028/29.
Nell’accordo DAZN-Telecom era stata prevista, tra l’altro: una durata di tre anni prorogabile per altri tre; che le offerte sarebbero consistite nel c.d. “hard bundle” (ovvero nell’offerta del servizio DAZN, combinata esclusivamente con un’offerta di telefonia Telecom), nell’offerta “à la carte” (ovvero nell’offerta a listino che i clienti nuovi o esistenti di TIM avrebbero potuto attivare con addebito sul conto telefonico), e nei “gift card/voucher” (ovvero in buoni omaggio/sconto). Per Telecom ci sarebbe stata l’esclusività di alcuni diritti; per DAZN, il divieto di formulare offerte in “partnership” con altri operatori concorrenti per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Sulla sussistenza dell’illecito e sulla qualificazione del “Deal Memo” (ovvero l’accordo Telecom-DAZN Limited) quale intesa restrittiva della concorrenza, il Consiglio di Stato ha osservato come il tenore dell’accordo fosse chiaro nel delineare – nelle clausole contestate – una restrizione della concorrenza; anche perché dalla descrizione dei suoi contenuti «emerge, con chiarezza, la portata escludente dello stesso, mirante a consentire, da un lato, a DAZN di competere alla gara con un significativo apporto economico da parte di Telecom, e, dall’altro, alla stessa Telecom di ottenere prerogative esclusive sul mercato della distribuzione, con il chiaro intento di acquisire evidenti vantaggi sul mercato della connettività, a scapito degli altri operatori».
In tema di trattamento sanzionatorio, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondate le censure proposte da Telecom e da DAZN Limited. Unica eccezione il motivo di ricorso con il quale DAZN ha evidenziato l’erroneità della sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto corretto includere i proventi delle vendite dirette del servizio DAZN.
L’Agcm dovrà adesso «verificare quale sia (e, prima ancora, se vi sia) un’effettiva incidenza del “Deal Memo” nelle parti contestate sulle vendite dirette di DAZN, scomputando integralmente tali vendite ove non sia, invece, possibile effettuare una chiara stima degli incrementi delle vendite dirette derivanti dal “Deal Memo” in ragione dell’apporto finanziario nella gara».
Cosa ulteriormente diversa quanto al ricorso in appello proposto da DAZN Media. La società sosteneva la propria estraneità all’intesa; e il Consiglio di Stato in questo caso ha ritenuto che «non vi sono evidenze dalle quali risulti che DAZN Media abbia partecipato all’illecito, che è un’intesa restrittiva per oggetto derivante dal “Deal Memo”, sottoscritto dalla sola DAZN Limited e con impegni solo a carico di questa».