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·10 gennaio 2025

Rivoluzione TAS? Attesa la decisione della Corte Ue sul ruolo del Tribunale

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport (meglio noto come TAS) potrebbe essere oggetto di una rivoluzione nel prossimo futuro. Il 16 gennaio 2025 sono infatti attese le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul ruolo dell’organismo sportivo e, in particolare, sulla sua compatibilità con il diritto comunitario. Il nocciolo della questione riguarda gli interventi del TAS, che intervenendo dalla Svizzera (Stato non appartenente alla Ue) rischierebbe di sfuggire all’autorità dell’Unione, privando il mondo sportivo dei suoi legittimi diritti.

La disputa a livello europeo – che segue altre importanti decisioni a questo livello, su tutte quella legata alla Superlega europea – nasce dalla decisione della Corte di Cassazione del Belgio di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della controversia tra il club di calcio RFC Seraing e la FIFA.


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La vicenda, che risale a diversi anni fa e vede in realtà contrapposti RFC Seraing e Doyen Sports contro la FIFA, la UEFA, la Federcalcio belga e FIFPro (il sindacato mondiale dei calciatori), ruota attorno alla questione dei contratti TPO (Third Party Ownership, ovvero proprietà di terzi sui diritti economici dei giocatori) stipulati nel 2015 tra il club belga e la società Doyen Sports.

I TPO sono vietati dalla Fifa dal 1° gennaio 2015, motivo per cui il Seraing era stato sanzionato con un divieto di acquistare giocatori per diverse finestre di mercato, che riguardava non solo i giocatori adulti, ma anche i giovani di età compresa tra 5 e 18 anni. Tale sanzione era stata confermata nel 2017 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede a Losanna, in Svizzera. Il club belga ha contestato le sanzioni inflitte all’epoca e, insieme a Doyen Sports, ha sostenuto che il divieto dei TPO violava i principi europei di libera concorrenza e libera circolazione dei capitali. La FIFA e FIFPro, invece, ritenevano che i TPO fossero contrari al principio di libera circolazione dei lavoratori e al diritto alla dignità degli stessi.

Gli avvocati del RFC Seraing, Jean-Louis Dupont (avvocato celebre per la sentenza Bosmann e per il caso Superlega) e Martin Hissel, avevano specificato che la questione pregiudiziale della Corte di Cassazione riguardava la richiesta di verificare se l’autorità di cosa giudicata attribuita alle sentenze del TAS violasse il «principio generale di protezione giurisdizionale effettiva […] qualora essa impedisse ai club o agli atleti stabiliti nell’Ue di ottenere da un giudice nazionale la tutela dei loro diritti Ue, nel caso in cui una sentenza del TAS avesse stabilito – anche erroneamente e nell’ambito di un semplice procedimento disciplinare – che il diritto Ue non è stato violato dalla decisione contestata di una determinata federazione sportiva».

Nel dettaglio, due sono le questioni poste dalla Corte di Cassazione belga e sulle quali dovrà esprimersi l’Avvocato Generale il 16 gennaio:

  1. Se l’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale come quelle di cui agli articoli 24 e 1713, § 9, del Code judiciaire belge (codice di procedura civile belga), che sanciscono il principio dell’autorità di cosa giudicata di un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell’Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell’Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale.
  2. Se l’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti all’applicazione di una norma di diritto nazionale che riconosce valore probatorio nei confronti dei terzi, fatta salva la prova contraria da fornire a cura di questi ultimi, a un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell’Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell’Unione e che non può sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale.
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