Calcio e Finanza
·24 maggio 2024
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La FIGC ha deciso di sospendere la norma anti-Superlega, che prevedeva come obbligo per l’iscrizione ai campionati che i club confermassero per iscritto l’impegno a competizioni non riconosciute da FIFA, UEFA e dalla stessa FIGC.
Al centro c’è infatti la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso dicembre proprio sul tema Superlega. La norma, in particolare, era fondamentale per permettere ai club italiani di poter essere iscritti ai campionati.
Il Presidente Federale
delibera di sospendere temporaneamente, nelle more dell’espletamento dei richiamati approfondimenti, l’efficacia delle disposizioni di cui al richiamato art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, limitatamente alla parte in cui così si legge: “ […..] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”, nonché alle richiamate lett. A-1) della Sezione II), lett. A-1) della Sezione III) e lett. A-1) della Sezione V), di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, limitatamente alla parte in cui così si legge: “[….] contenente […..] l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”, conclude la stessa Federcalcio.
Si tratta di una vera e propria clausola anti-Superlega, la cui approvazione risale già al 2021, al tempo del primo tentativo di lancio del nuovo progetto, e che assume rilevanza ora che l’idea ha ripreso vita a seguito della sentenza della Corte UE. Nel testo ufficiale si legge che «le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento:
«L’inosservanza del termine perentorio del 4 giugno 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/2025», conclude il documento. Tuttavia, con lo stop della FIGC, ora non sarà necessario sottoscriverla per potersi iscrivere al prossimo campionato.
Sul tema si era espressa anche la Commissione Europea, dopo una interrogazione parlamentare. Margrethe Vestager, Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, aveva spiegato nella risposta all’interrogazione: «La sentenza della Super League non stabilisce che ai club debba essere permesso di partecipare a competizioni di terzi, né che la semplice esistenza di un sistema di pre-autorizzazione sia illecita. Un sistema di pre-autorizzazione può essere legittimo se i poteri della federazione (i) di autorizzare competizioni di terzi e (ii) di sanzionare club e giocatori che partecipano a competizioni non autorizzate, sono soggetti a regole trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate».
«Tale sistema potrebbe cadere al di fuori del campo di applicazione delle regole sulla concorrenza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) se giustificato nel perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo di interesse generale, beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE o essere giustificato ai sensi dell’articolo 102 del TFUE se dimostrato che tutte le condizioni richieste a tali fini sono soddisfatte. Verificare se le regole della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) siano conformi ai criteri stabiliti nella sentenza richiederebbe un’analisi dettagliata dell’intero corpus normativo e delle eventuali giustificazioni per la loro istituzione».
«È responsabilità della FIGC, come delle altre federazioni nazionali degli Stati membri, valutare i propri statuti, regolamenti e le azioni specifiche adottate in materia di governo dello sport secondo i criteri stabiliti nella sentenza».
«Senza un’analisi dettagliata come sopra menzionato, sarebbe prematuro decidere quali azioni la Commissione potrebbe intraprendere in questo senso. Si sottolinea che l’autorità italiana di concorrenza nazionale e i tribunali nazionali italiani sono competenti anche nell’applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE», conclude la risposta della Commissione Europea.