Calcio e Finanza
·15 maggio 2025
La FIFA vince un round alla Corte UE sul regolamento agenti

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·15 maggio 2025
Le norme FIFA sugli agenti sono ritenute «accettabili» dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma se risultano avere impatto sulla legislazione anti-concorrenza devono essere «giustificate». È questo il parere di Nicholas Emiliou, con la Corte di Giustizia dell’Ue chiamata nuovamente ad esprimersi su una questione legata al mondo del calcio.
In particolare, la richiesta nello specifico riguardava la seguente domanda presenta dal Landgericht Mainz (Tribunale del Land, Magonza, Germania) alla Corte Ue riguardo la possibilità che le norme comunitarie (nello specifico art. 101, 102 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e art. 6 del GDPR) contrastino con il regolamento della FIFA sugli agenti (FFAR), che impone alle federazioni calcistiche nazionali e agli operatori del settore (club, giocatori, agenti) le seguenti regole:
Oggi così è arrivato il parere (non vincolante) dell’avvocato generale della Corte UE Nicholas Emiliou, che, in attesa della decisione definitiva dello stesso Tribunale, ha spiegato: «Nella causa C-209/23 (RRC Sports) due agenti dei giocatori intendono impedire l’applicazione di alcune norme contenute nel quadro normativo 2 di un’associazione sportiva internazionale 3 che disciplinano, fra le altre cose, la remunerazione, le attività e la condotta di questo tipo di agenti. Essi sostengono che le suddette norme violano la libera prestazione di servizi, le regole dell’Unione sulla concorrenza e alcune disposizioni sulla protezione dei dati. Da parte sua, la FIFA ritiene che le norme di cui trattasi siano al contempo legittime e necessarie per l’integrità del calcio».
«Innanzi tutto, l’avvocato generale Emiliou svolge considerazioni che suffragano un’interpretazione restrittiva dell’«eccezione sportiva», secondo cui norme specifiche adottate esclusivamente per motivi estranei all’attività economica e che attengono a questioni di interesse meramente sportivo esulano dall’ambito di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno. Egli ritiene che l’eccezione sportiva sia la semplice espressione di due principi dell’Unione saldamente consolidati. Il primo, in forza del quale le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e libera circolazione sono applicabili, in linea di massima, alle attività economiche e agli scambi all’interno dell’Unione e il secondo, in forza del quale le norme adottate dagli organi di autogoverno che hanno ripercussioni su dette attività economiche e/o sugli scambi all’interno dell’Unione potrebbero esulare dall’ambito di applicazione di tali disposizioni dell’Unione nel caso in cui le suddette ripercussioni siano di lieve entità».
«L’avvocato generale Emiliou suggerisce poi alla Corte di statuire che il diritto dell’Unione consente alle associazioni sportive di adottare norme relative alle attività di operatori che agiscono su un mercato a valle o a monte rispetto a quello in cui l’associazione o i suoi membri operano (come gli agenti di calcio). Sebbene dette norme siano in linea di principio accettabili, qualora risultino avere un significativo effetto anticoncorrenziale esse dovrebbero essere giustificate. Detta giustificazione sarebbe possibile qualora esse risultassero perseguire obiettivi sportivi legittimi, soddisfacendo i criteri di proporzionalità ed efficacia (la «giurisprudenza Meca Medina») . In alternativa, esse potrebbero essere giustificate nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Trattato per un’esenzione. L’avvocato generale esamina poi le norme di cui trattasi rispetto alla disciplina sulla libera circolazione, chiarendo le condizioni in presenza delle quali esse possono essere ritenute conformi a tale disciplina».
In particolare, sul tema del regolamento FIFA l’avvocato generale Emiliou spiega:
«In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz (Tribunale del Land, Magonza, Germania) nel senso che alle norme che figurano nei regolamenti emanati da associazioni sportive riguardanti l’attività degli agenti dei giocatori di calcio non ostano:
l’articolo 101 TFUE, qualora qualsiasi effetto anticoncorrenziale significativo che tali norme possono produrre possa essere giustificato in base alla giurisprudenza Meca‑Medina, o esentato in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE;
l’articolo 102 TFUE, qualora tali norme perseguano realmente un obiettivo legittimo e siano necessarie e proporzionate a tale obiettivo, oppure qualora gli effetti anticoncorrenziali prodotti siano controbilanciati o superati da vantaggi in termini di efficienza nei mercati interessati, che vanno anche a beneficio del consumatore;
l’articolo 56 TFUE, qualora tali norme, laddove comportino una restrizione della libera prestazione di servizi, siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non sia di natura puramente economica e rispettino il principio di proporzionalità, nel senso che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non eccedano quanto necessario a tale scopo; né
l’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), qualora le norme che riguardano la comunicazione di dati personali di persone fisiche e la loro divulgazione a terzi perseguano realmente interessi meritevoli di protezione, riguardino solo i dati strettamente necessari a tale scopo e non impongano un onere intollerabile agli interessati per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e i loro interessi economici».
La FIFA si è così espressa in un comunicato sulla vicenda: «La FIFA accoglie con favore il parere emesso oggi dall’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione al Regolamento FIFA sugli agenti di calcio (FFAR). In linea con il parere odierno, la FIFA ritiene che le FFAR, che sono il risultato di un processo di consultazione lungo e inclusivo, siano pienamente giustificate e forniscano un quadro trasparente, ragionevole e proporzionato per contribuire a risolvere le carenze sistemiche nel sistema di trasferimento dei giocatori e proteggere la stabilità delle squadre e l’integrità delle competizioni calcistiche».
«La FIFA è fiduciosa che la Corte di giustizia dell’Unione europea seguirà le conclusioni chiave del parere odierno. Avendo raggiunto progressi sostanziali in questo settore di importanza strategica dal 2017, la FIFA rimane impegnata a modernizzare il quadro normativo del calcio e ad aumentare la trasparenza, l’integrità e l’equità del sistema dei trasferimenti».