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·31 gennaio 2023

La Corte FIGC: «Serve un intervento normativo sulle plusvalenze»

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Dalle motivazioni che hanno portato la Procura federale a condannare la Juventus nell’ambito della indagine sulle plusvalenze, si evince come la stessa autorità ritenga che sia necessario per il futuro un intervento normativo al fine di poter stabilire criteri precisi per la valutazione dei calciatori.

«Rispetto a quello adottato dalla Procura federale – si legge nel dispositivo -, dunque, potevano contrapporsi altri metodi di valutazione, ugualmente degni di apprezzamento. In conclusione, il Tribunale riteneva che non esistesse «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Il valore di mercato – sosteneva il Tribunale rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro – riteneva sempre il Tribunale – perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione. E non era un caso – concludeva il Tribunale – che la stessa Procura federale avesse dovuto riferirsi essa stessa alla difficoltà di individuazione del c.d. fair value e al richiamo di parametri individuati da dottrina e prassi, anch’essi in realtà tutt’altro che oggettivi e invece soggettivi tanto quanto le plusvalenze che si volevano criticare. Di qui, come detto, il proscioglimento di tutti i deferiti».


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«La Corte federale, peraltro, riteneva utile correggere – almeno in parte – l’iter motivazionale del rigetto del deferimento. Segnalava, allora, la Corte federale che “è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema – e quindi neanche quello federale – può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti».

«Ciò precisato, la Corte federale aderiva all’asserzione del Tribunale federale per cui si deve “prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti”, di guisa che “la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare [è] la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento. […] Tale presa d’atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a sé stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa».

Con queste premesse, la Corte federale arriva così a due conclusione che sono le seguenti:

«Per un verso, affermava la ragione fondante il rigetto del reclamo: “l’esame delle 17 operazioni (costituite da due o più compravendite per un totale di 59 compravendite) ha evidenziato indubbiamente l’esistenza di notevoli e diffuse criticità. Peraltro, proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto – ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare».

«Per altro verso, proponeva l’invito – ad oggi rimasto inascoltato (e vi si tornerà anche oltre) – ad un intervento normativo ritenuto “tanto più indispensabile se si considera che le operazioni in oggetto – relative alla compravendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori – e i valori a cui vengono effettuate, influenzano in misura determinante la qualità del bilancio e la sua finalità, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di una società sportiva. Come si è detto, dall’analisi della documentazione in atti vi è la diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato ma non è possibile verificare se le modalità della loro formazione rispettino delle regole codificate perché non esistenti. Si ritiene pertanto indispensabile la definizione di principi-guida nelle valutazioni che possano permettere di verificare se le scelte concrete delle società da essi si discostino, individuando una serie di elementi di riferimento».

«La decisione n. 0089/CFA/2021-2022 aveva affermato del tutto condivisibilmente che “l’assenza di parametri normativamente sanciti rende particolarmente delicata l’operazione di sceverare operazioni (plusvalenti) che, con ragionevole certezza giudiziale, possano essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”. Ciò, ovviamente, nel presupposto – mai messo in discussione dalla decisione – che la realizzazione di una plusvalenza fosse effetto legittimo di una operazione di vendita o scambio, non potendo l’interprete affidarsi al solo sospetto di una eventuale (appunto) fittizietà. Per questo la decisione qui revocata precisava anche che eventuali contestazioni disciplinari dovessero basarsi sulla ragionevole certezza dell’illecito e non sulla probabile verificazione di esso. Inoltre, la decisione rilevava che l’assenza di un unico metodo codificato di valutazione non poteva “legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione” posto che altrimenti argomentando si “ renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e [si] introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema – e quindi neanche quello federale – può tollerare”. Un metodo vi deve essere. E deve essere razionale, verificabile e ovviamente non discrezionale».

«Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio».

«La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità. Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi».

«Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte».

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