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·26 maggio 2025

Giudice Sportivo: arriva la sesta sanzione per Beltran e Richardson

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La Lega Serie A ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 38a giornata di Serie A Enilive 2024/2025.

Le ammonizioni per Beltran e Richardson in Udinese-Fiorentina

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO


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AMMONIZIONESESTA SANZIONEBELTRAN Lucas (Fiorentina)DJIMSITI Berat (Atalanta)RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina)

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Amir Richardson (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via One Football)

Le ammende per le società: le decisioni del Giudice Sportivo

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio Presidente.Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.246/702Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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