Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter | OneFootball

Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Calcio e Finanza

Calcio e Finanza

·21 ottobre 2020

Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter

Immagine dell'articolo:Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter

La Consob, nei giorni scorsi, ha ordinato l’oscuramento in Italia di cinque siti web, che, secondo la Commissione nazionale per le società e la Borsa, offrono abusivamente servizi finanziari. Tra questi, è presente anche il sito di IC Markets, società finanziaria con sede a Sydney che doveva diventare sponsor di manica dell’Inter.

L’accordo, secondo quanto emerge dai documenti ufficiali del club nerazzurro legati all’emissione del bond da 75 milioni, era già stato siglato e si attendeva solo l’annuncio da parte della società di Suning: annuncio che, tuttavia, non è ancora arrivato.


OneFootball Video


L’accordo, stando ai documenti ufficiali, doveva valere 4,5 milioni di euro, 4,8 milioni di euro e 5,0 milioni di euro (oltre a bonus, al raggiungimento di determinati risultati sportivi) per gli esercizi finanziari che terminano rispettivamente il 30 giugno 2021, 2022 e 2023.

Immagine dell'articolo:Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter

Il ritardo nell’annuncio potrebbe essere così spiegabile anche alla luce dell’intervento della Consob, che ha oscurato il sito italiano della piattaforma australiana, titolare con le sue controllate di una licenza a Cipro e di un’altra alle Seychelles.

“L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione”, si legge nel comunicato ufficiale.

Tra i siti oscurati, la Consogb fa riferimento anche a Raw Trading Ltd, ovverosia il sito internet www.icmarkets.com.

Nella delibera, si legge: “La Commissione nazionale per le società e la Borsa

  • VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
  • VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf“) e le successive modifiche e integrazioni;
  • RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.icmarkets.com è emerso che:

i. il sito risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;

ii. mediante il sito www.icmarkets.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l’utente italiano, la possibilità di negoziare strumenti finanziari quali CFD su vari sottostanti quali azioni, indici e materie prime, utilizzando la piattaforma di trading ivi presente;

iii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line: in proposito, sul sito vengono prospettate varie tipologie di conto denominate “cTrader”, “Raw Spread”, “Standard” e “Islamico”, oltre alla possibilità di utilizzare il conto cd. MAM, “il Manager Multi Conto di IC Markets [che] consente di gestire il denaro dei clienti con metodi di allocazione flessibili“;

iv. nel sito è presente una sezione “Partnership” dove si legge che il “programma introducing broker (ib) di IC Markets è progettato per remunerare e premiare [e] non ci sono limiti al numero di conti o volumi di trading“;

v. quanto alla riconducibilità del sito www.icmarkets.com, in calce alla home page si legge che “this website is operated by Raw Trading Ltd with business address at HIS Buildings, Providence, Mahe, Seychelles” e che “Raw Trading Ltd, società operante con nome commerciale IC Markets (SC) è regolamentata dalla Financial Services Authority delle Seychelles con numero di licenza per la fornitura di servizi finanziari SD018“; nei termini contrattuali cd. “Account terms” disponibili on line è indicata come controparte contrattuale dei servii offerti la predetta Raw Trading Ltd;

  • CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito www.icmarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
  • CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.icmarkets.com, è tutt’ora in corso di svolgimento ed è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana, ivi inclusa la sezione denominata “Partnership” che illustra i vantaggi per gli introducing broker;
  • CONSIDERATO che la società extracomunitaria con sede nelle Seychelles “Raw Trading Ltd”, menzionata allo stato nel sito www.icmarkets.com quale responsabile del sito stesso e controparte dei servizi ivi offerti, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non è iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del Tuf ;
  • VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi“;
  • RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1 del Tuf;
  • VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b) del Tuf – titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” – la Consob “può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione“;
  • RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del d. lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.icmarkets.com, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento”.

IC Markets, agli iscritti alla sua piattaforma, ha garantito comunque l’accesso inviando ai clienti una mail con un ulteriore e diverso indirizzo web per accedere al proprio conto.

Visualizza l' imprint del creator