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·20 maggio 2019

Come cambia il diritto di recompra: le novità nelle NOIF

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Come cambia il diritto di recompra – Dopo nemmeno un anno dalla sua introduzione, con il Comunicato Ufficiale del 19 aprile 2019, la FIGC ha modificato il comma 4 dell’art. 102 delle NOIF (Norme Organizzative Interne) che disciplina le norme sul diritto di riacquisto dei giocatori.

La ratio dell’istituto è quella di consentire a società calcistiche interessate alla crescita di giovani promesse – che non trovano spazio con continuità all’interno dei rispettivi club – di cedere tramite contratto, il diritto di sfruttamento delle prestazioni sportive di questi ad altra società, stabilendo al momento della cessione, una opzione per il futuro riacquisto del cartellino del giocatore ad un prezzo pattuito (solitamente superiore al valore di vendita iniziale).


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Nel suo complesso l’esercizio del diritto di recompra, così come inteso nel testo originario dell’art. 102 co. 4 delle NOIF, presentava caratteristiche rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.

Da un lato, la società originariamente cedente registrava una plusvalenza contabile immediata al momento della cessione, riservandosi la possibilità di riacquistare il diritto alle prestazioni sportive del giocatore – che nel frattempo era stato valorizzato – ad un prezzo prestabilito.

Dall’altro, la società originariamente cessionaria, oltre ad aver beneficiato delle prestazioni calcistiche del giocatore, poteva garantirsi un’importante plusvalenza al momento dell’esercizio del successivo diritto di riacquisto.

Come cambia il diritto di recompra – Il caso Morata

Primo caso in Italia attraverso il quale imparammo a conoscere la recompra fu quello di Alvaro Morata, promettente attaccante spagnolo ceduto dal Real Madrid alla Juventus per 20 milioni con diritto di riacquisto, due anni dopo, fissato a 30 milioni.

Una operazione che si dimostrò vantaggiosa per entrambi i club: i blancos misero a bilancio, al momento della cessione di Morata, una plusvalenza di 20 milioni, aggiudicandosi, dopo solo due anni, un giocatore avvalorato dall’esperienza italiana e sborsando nelle casse dei bianconeri, al netto della cifra incassata per l’acquisto, “solo” 10 milioni; d’altro canto, il club di corso Galileo Ferraris, oltre ad aver beneficiato delle prestazioni sportive dell’attaccante – 27 goal e 19 assist in 93 partite – due anni dopo poté iscrivere a bilancio addirittura una plusvalenza di 10 milioni.

Come cambia il diritto di recompra – La ratio della riforma

I motivi che hanno condotto il Presidente della F.I.G.C. Gravina a sostenere fortemente la modifica della norma, si basano, presumibilmente, sulla piega che il diritto di recompra aveva assunto soprattutto nelle ultime sessioni di calciomercato. Molte società, difatti, pur rispettando almeno formalmente le norme federali, avevano cominciato a stipulare contratti di compravendita – con esplicita opzione di riacquisto – per la cessione delle prestazioni sportive di giocatori molto giovani e con poca esperienza a cifre che apparivano eccessive, ottenendo per entrambe le parti le tanto desiderate plusvalenze.

Occorre segnalare, che le società di calcio di Serie A, al 30 giugno 2018, presentavano un passivo medio di “soli” 65 milioni, a fronte dei 315 milioni persi in media ogni anno dal 2010.

Alla base di tale incremento non vi sarebbero però solo soltanto i proventi derivanti dai diritti tv, o dai botteghini, ma una generosa dose di guadagni generati proprio dalle plusvalenze maturate dagli innumerevoli contratti di cessione delle prestazioni sportive di calciatori, stipulati con annessa clausola di recompra.

Come cambia il diritto di recompra – Le novità

Le novità introdotte sono sostanzialmente tre:

  • la modifica dei termini per l’esercizio o l’abbandono del diritto di opzione;
  • l’eliminazione della facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una terza società, seppur tramite il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione;
  • la decorrenza degli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze.

Per quanto concerne il primo aspetto, mentre in precedenza era previsto che il diritto di opzione potesse essere esercitato dalla prima ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale era avvenuta la cessione originaria del giocatore, a seguito delle recenti modifiche è stato stabilito invece, che il diritto di recompra può essere esercitato, o rinunciato (abbandono dell’opzione), solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.

La seconda modifica concerne, invece, l’abrogazione della norma nella parte in cui prevedeva la possibilità per la società cessionaria di cedere a sua volta, temporaneamente o definitivamente, il contratto del giocatore ad una terza società a fronte del consenso sia del calciatore stesso sia della società titolare del diritto di opzione.

Da ultimo, proprio per scardinare il diffuso utilizzo di questo strumento normativo per finalità di equilibrio finanziario, è stato precisato che gli effetti contabili delle potenziali plusvalenze/minusvalenze derivanti dall’eventuale riacquisto del giocatore, decorrono dal momento dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.

In altri termini, l’eventuale minusvalenza o plusvalenza generata a seguito della cessione delle prestazioni sportive di un giocatore, nell’ambito di contratti di compravendita che contengano la clausola relativa al diritto di recompra, potrà essere rilevata solo nel momento in cui detta opzione di riacquisto viene formalmente esercitata o rinunciata.

Orbene, la minusvalenza o la plusvalenza originata da cessione del contratto del giocatore, dovrà essere contabilizzata nel bilancio di esercizio relativo alla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Non resta che attendere gli sviluppi determinati dall’applicazione della nuova disciplina per stabilire se le modifiche intervenute avranno palesato gli effetti desiderati.

Analisi a cura di Domenico Bria (Laureato in Giurisprudenza -MasterSport Institute)

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