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·14 maggio 2025

Caso Cristiano Ronaldo, oggi nuova udienza sul ricorso della Juventus

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Andrà in scena oggi la nuova udienza sullo scontro tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, ex calciatore bianconero che ha vestito la maglia del club piemontese tra il 2018 e il 2021. La battaglia legale è legata alla mancata corresponsione delle mensilità che erano state differite nell’ambito della manovra stipendi, risalente all’epoca dell’emergenza Covid.

Dopo il rinvio rispetto alla prima data del 20 marzo scorso, la nuova calendarizzazione del procedimento portato avanti dalla quinta sezione lavoro è stata fissata per il 14 maggio 2025 con inizio alle ore 11.00.


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Si parte sempre dalla decisione del Collegio Arbitrale di accogliere parzialmente la richiesta del calciatore portoghese, obbligando il club bianconero a versare a Ronaldo poco meno di 10 milioni di euro. Ma la società bianconera aveva annunciato di aver presentato un ricorso, la cui udienza, è stata ora appunto fissata per il 14 maggio, posticipata rispetto al 20 marzo, come era emerso dalla semestrale della Juventus pubblicata alcuni giorni fa. Secondo i documenti, il giudice che segue il procedimento sul caso in particolare è Gian Luca Robaldo, mentre lo scorso 2 maggio sono state depositate le memorie di replica

«In data 19 giugno 2023, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ha notificato alla Società una domanda di arbitrato con cui veniva richiesta, sulla base di prospettazioni e titoli alternativi, la condanna di Juventus al pagamento di circa € 19,5 milioni, per fatti connessi alla c.d. seconda manovra stipendi (stagione sportiva 2020/21). In data 29 giugno 2023, la Società ha trasmesso la propria risposta, sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari (tra cui quella relativa alla presenza di vizi formali della procura alle liti) e contestando, in fatto e in diritto, le prospettazioni avanzate dall’Ex Tesserato», la ricostruzione dei fatti da parte della Juventus nel fascicolo legato alla semestrale al 31 dicembre 2024.

«In data 30 giugno 2023, il giorno successivo alla trasmissione della risposta da parte della Società alla Prima Domanda, l’Ex Tesserato ha notificato alla Società una seconda domanda di arbitrato, identica alla Prima Domanda, salvo che la nuova domanda è stata accompagnata da una nuova e diversa procura alle liti; all’esito del relativo giudizio arbitrale, con lodo del 30 ottobre 2023 il collegio arbitrale ha rigettato la Seconda Domanda dichiarando la mancanza della propria potestas iudicandi, siccome pendente la Prima Domanda», prosegue la Juventus.

«All’esito del giudizio arbitrale di cui alla Prima Domanda, con lodo del 17 aprile 2024, gli Arbitri, con decisione a maggioranza, hanno:

  • rigettato la domanda dell’Ex Tesserato di nullità dell’accordo di riduzione dei compensi nella stagione sportiva 2020/21, riconoscendone la validità;
  • rigettato la domanda dell’Ex Tesserato di adempimento dell’asserito accordo di integrazione, rilevando l’assenza di un simile accordo tra le parti;
  • rigettato la domanda di annullamento dell’accordo di riduzione dei compensi, rilevando l’assenza di dolo in capo alla Società, la cui condotta non ha inciso sulla volontà dell’Ex Tesserato di sottoscrivere il predetto accordo di riduzione; e
  • accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa, condannando la Società al pagamento di una somma pari a circa € 9,8 milioni(corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato) oltre interessi e rivalutazione monetaria Tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024».

Successivamente, «in data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato il ricorso per l’impugnazione del lodo dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, domandando, inter di:

  1. annullare e/o dichiarare nullo il Lodo;
  2. dichiarare tenuto e condannare l’Ex Tesserato a restituire a Juventus Football Club S.p.A. quanto corrisposto in esecuzione del Lodo;
  3. porre a integrale carico e condannare l’Ex Tesserato al pagamento delle spese e dei costi del procedimento arbitrale oltre onorari del procedimento arbitrale».
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