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·1 juillet 2025

Niente danni: perché è stato respinto il ricorso della Salernitana sui playout

Image de l'article :Niente danni: perché è stato respinto il ricorso della Salernitana sui playout

La Salernitana è stata retrocessa in Serie C a seguito del playout disputato e perso contro la Sampdoria. Un playout che i campani non avrebbero voluto giocare, come dimostrano i ricorsi presentati al Tribunale federale nazionale dopo la penalizzazione e conseguente retrocessione del Brescia. Ricorsi che sono stati tuttavia respinti. Ma per quali motivi? A spiegarlo è lo stesso Tfn nelle motivazioni pubblicate in questi giorni e consultate da Calcio e Finanza.

Nel respingere il ricorso della Salernitana, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su una serie di elementi normativi, procedurali e logico-giuridici che dimostrano la legittimità dei due Comunicati Ufficiali contestati dalla società campana, relativi al rinvio e alla riprogrammazione delle gare di playout del campionato di Serie B 2024/2025.


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Il quadro normativo: poteri del Presidente LNPB

Il Tfn ha chiarito che l’articolo 27.2 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B attribuisce esplicitamente al Presidente della Lega il potere di modificare, anche d’ufficio, la data, l’ora di inizio e il campo delle singole gare. Questo potere può essere esercitato sia su iniziativa personale, sia su richiesta delle società coinvolte.

Alla luce di questa norma, il rinvio delle partite non solo rientra pienamente nelle competenze del Presidente della Lega, ma non richiede nemmeno una motivazione formale, trattandosi di un provvedimento di natura organizzativa e gestionale.

Motivazioni valide e documentate

Pur non essendo tenuti a fornire una motivazione estesa, i Comunicati in oggetto contenevano in realtà riferimenti chiari e puntuali:

  • Il Comunicato del 18 maggio 2025 motivava il rinvio con la conclusione delle indagini della Procura Federale relative a presunte violazioni da parte del Brescia Calcio, segnalate dalla Co.Vi.So.C.
  • Si sottolineava la possibile incidenza delle sanzioni disciplinari sulla classifica finale, e quindi sulla definizione delle squadre chiamate a disputare i play-out
  • Il Comunicato del 5 giugno 2025 riprogrammava le partite alla luce dell’evoluzione del procedimento disciplinare e degli atti sopraggiunti (tra cui la decisione pubblicata il 30 maggio), riportando la posizione corretta delle squadre in classifica, tra cui il 16° posto della Salernitana e il 17° della Sampdoria.

Tutela della regolarità del campionato

Secondo il Tribunale, l’interesse primario dell’ordinamento sportivo è la tutela della regolarità e dell’equità della competizione. Il rinvio delle gare è stato considerato una misura necessaria per evitare che i playout si disputassero su una classifica provvisoria o potenzialmente alterata, compromettendo la correttezza dell’intera fase finale del torneo.

Il Tribunale ha ritenuto dunque che il ritardo fosse giustificato dalla necessità di attendere l’esito definitivo del procedimento disciplinare nei confronti del Brescia Calcio, che ha portato, infatti, a una penalizzazione con effetto sulla classifica.

Inesistenza di un danno giuridicamente rilevante alla Salernitana

La Salernitana ha sostenuto di aver subito danni organizzativi e sportivi, ma il Tribunale ha evidenziato che:

  • Non è stato dimostrato in modo concreto alcun pregiudizio effettivo
  • Le difficoltà lamentate (incertezze su programmazione, licenze, ordine pubblico) non sono riconducibili alle decisioni della Lega, ma al contesto oggettivo e alle violazioni regolamentari emerse a carico di altra società.

In altre parole, il vero elemento di turbativa è stata la condotta del Brescia, non le decisioni organizzative assunte dalla Lega Serie B. Sulla base di questi presupposti, il Tribunale ha concluso che i comunicati erano legittimi, coerenti e adeguatamente motivati. Inoltre, non c’erano i presupposti né giuridici né fattuali per accogliere il ricorso e non si configuravano lesioni di diritti della Salernitana tali da giustificare un intervento correttivo o l’annullamento dei playout. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto in toto.

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