Calcio e Finanza
·16 July 2025
Il TAR respinge il ricorso cautelare sul vincolo per San Siro: Inter e Milan sorridono

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·16 July 2025
Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso sul vincolo di San Siro. Secondo i giudici del TAR, «ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso», si legge nella decisione.
In particolare, il ricorso era stato presentato da 82 persone e tre comitati contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture (quest’ultimo non costituito in giudizio) nei confronti di Milan e Inter. L’obiettivo era l’annullamento di diversi atti pubblici, gli ultimi delle quali le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio Meazza, l’accordo con le università Politecnico e Bocconi, e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro, che fissava al 10 novembre 2025 la data in cui scatterà il vincolo stesso.
Entrando nel merito, i giudici del TAR sottolineano innanzitutto i dubbi legati all’ammissibilità dei ricorsi «sotto plurimi profili», tra i quali anche alcuni per «incertezza assoluta delle persone della domanda” visto che uno dei vari ricorsi è stato proposto «Luigi Corbani ed altri», senza che il primo sia presente tra i proponenti del ricorso principale e «senza ulteriori elementi volti ad identificare i ricorrenti medesimi».
Per quanto riguarda la data del vincolo, in particolare, secondo i giudici le valutazioni dell’Amministrazione preposta alla tutela dell’interesse culturale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e per questo motivo non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo entro ristretti limiti di legittimità.
In particolare, il giudice può intervenire solo quando la valutazione risulti manifestamente illogica, irragionevole, incoerente, sproporzionata, inadeguata, incompleta, oppure basata su un travisamento dei fatti o su un errore nel criterio tecnico adottato.
Il giudizio tecnico, essendo per sua natura opinabile e non sempre univoco, non può essere sostituito da quello del giudice, il quale non deve chiedersi se condivide la valutazione, ma solo se questa sia giuridicamente legittima o se presenti vizi evidenti di eccesso di potere.
Secondo i giudici, quindi, le indicazioni della Soprintendenza sulla data del vincolo sono legittime e non implausibili, motivo per cui si arriva alla decisione di respingere il ricorso. Infatti le «valutazioni espresse nel parere preliminare della competente Soprintendenza, sulla “Proposta” relativa al compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, in ordine al requisito della vetustà (70 anni dall’esecuzione) del secondo anello, non appaiono implausibili laddove individuano nel “Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955”, che è il primo atto che attesta l’ultimazione delle opere previste dal contratto principale, la data di riferimento per la verifica del decorso dei settanta anni dalla esecuzione dei lavori stessi».
Inoltre, «non appare sussistente neppure il prescritto “periculum in mora”, dedotto in modo generico e per lo più facendo leva sulla imminente stipulazione del contratto di vendita dello Stadio Meazza, che, di per sé, non sembra evidenziare un danno irreparabile, alla luce di quanto previsto dall’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, nonché di quanto allegato e documentato in atti da parte resistente in ordine alla circostanza che la demolizione dello Stadio Meazza non potrà avvenire prima del 2030», concludono i giudici, respingendo così il ricorso.