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·2 October 2024

Grassani: «Caso ultras: cosa rischiano Inter e Milan a livello sportivo»

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L’Avvocato Mattia Grassani ha scritto per Il Corriere dello Sport un approfondimento legato all’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, guidata dal Pm Marcello Viola, che ha condotto, al momento, a 19 misure cautelari concesse dal GIP Domenico Santoro, colpendo duramente il mondo del tifo organizzato di Inter e Milan.

La domanda che in questi casi ci si pone è: cosa possono fare le società? A quali rischi sono esposte qualora venga accertata una sorta di tolleranza, o “sudditanza” come la chiama la Procura di Milano, o peggio, di contributo alle attività illecite dei sedicenti ultras? «Nel nostro ordinamento, tanto statuale quanto sportivo, vige il principio, ineludibile, di presunzione di innocenza e che, al momento, si tratta di misure cautelari, cui seguiranno processi nei quali le responsabilità e il coinvolgimento dei singoli dovranno essere approfonditi e, soprattutto, dimostrati, non essendo sufficiente l’esistenza di una telefonata con un tesserato, tra le migliaia intercettate, a provare il coinvolgimento del club o di suoi dirigenti», scrive Grassani.


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Cosa rischiano Inter e Milan? Le norme della FIGC sul rapporto tra club e tifosi

«La FIGC, negli ultimi anni, ha alzato, e di molto, l’asticella dei controlli, implementando le proprie norme allo scopo di regolamentare minuziosamente i rapporti tra club e tifosi: il Codice di Giustizia Sportiva, sul punto, prevede il “divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”, oltre all’obbligo di “osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate”. Inoltre, è previsto, per tutti i tesserati, il “divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società” che siano “validate dalla Federazione”, fermo il fatto che dette relazioni debbano essere autorizzate dal cosiddetto “SLO” del Club», sottolinea il legale.

Altra previsione stabilisce che, «durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana». Situazioni che non sono nuove, ma che hanno portato spesso la Giustizia sportiva a chiudere un occhio in tal senso.

Cosa rischiano Inter e Milan? Le possibili sanzioni sul piano sportivo

La richiesta di atti da parte del procuratore della FIGC Giuseppe Chinè è stata avanzata «allo scopo di comprendere se vi siano state “relazioni pericolose” tra ultras e tesserati ma anche per valutare l’effettiva attuazione, da parte delle società, dei Modelli di Organizzazione e Gestione, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, che, prevedendo buone pratiche organizzative e gestionali, sono idonei ad escludere, ove correttamente posti in essere, la responsabilità, penale e anche disciplinare, dei club», dice Grassani.

«Si tratta di un’indagine, allo stato, conoscitiva, ma se, al termine della stessa, fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate, ribadita la presunzione di innocenza, potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati», spiega il legale sulle sanzioni più probabile.

Tuttavia, resta «non escludibile a priori, l’eventualità di penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità), operante in casi di particolare gravità. Ovvero, qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei club. Ma questo è tutto da dimostrare», conclude Grassani.

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