Calcio e Finanza
·13. November 2024
In partnership with
Yahoo sportsCalcio e Finanza
·13. November 2024
I ricorsi in appello devono essere in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili. Così il Consiglio di Stato ha definito la vicenda della legittimità delle multe inflitte dall’Antitrust a conclusione di una complessa istruttoria che nel 2019 accertò l’esistenza di un’intesa nelle gare per l’assegnazione dei diritti internazionali del calcio in tv. Davanti ai giudici di Palazzo Spada c’erano i ricorsi in appello proposti da IMG Media Ltd e IMG Worldwide Llc per contestare la sentenza con la quale il TAR del Lazio nel maggio dello scorso anno confermò la legittimità delle maximulte.
Lungo l’iter storico-processuale della vicenda. A fine aprile 2019 l’Antitrust accertò che le condotte di una serie di società – tra cui il gruppo IMG – avevano costituito un’intesa restrittiva della concorrenza al fine di coordinare la partecipazione e il contenuto delle offerte economiche nelle procedure di gara indette dalla Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi delle competizioni di calcio dei territori diversi dall’Italia.
Si arrivò a sanzioni complessivamente milionarie (in particolare le società del gruppo Img furono sanzionate con 343.645,50 euro). Il provvedimento dell’Autorità fu impugnato; ci fu la conferma della legittimità dell’accertamento, ma con la rideterminazione di alcune delle sanzioni. Restavano pendenti i ricorsi in appello proposti da IMG Media Ltd e IMG Worldwide Llc per contestare la sentenza del TAR di rigetto del loro ricorso.
Preliminarmente il Consiglio di Stato ha respinto i motivi di appello in tema di congruità del tempo occorso per contestare l’illecito e di non conformità alla previsione normativa che impone d’informare l’incolpato nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa.
Successivamente i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato «l’insussistenza di evidenze in ordine alla lamentata compromissione delle garanzie difensive» elle società, ritenendo che «la durata non ragionevole del procedimento (esclusa nel caso di specie) non può, comunque, ritenersi circostanza ex se idonea a determinare un vulnus alla loro posizione soggettiva»; sotto un ulteriore profilo «deve, poi, evidenziarsi, seppur ad abundantiam, come l’estensione della durata del procedimento sia stata determinata dalle deduzioni articolate dalle stesse parti del procedimento».
Come ulteriore passaggio, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibili le censure relative al tema degli effetti dell’illecito antitrust e ai soggetti ritenuti danneggiati da tali condotte. «Deve, infatti, considerarsi come l’illecito in esame abbia integrato una intesa restrittiva per oggetto… Ora, la distinzione tra intese restrittive per oggetto o per effetto rileva sul piano degli elementi costitutivi dell’illecito e comporta un regime probatorio diverso. Infatti, nel primo caso, non occorre dimostrarne gli effetti sulla concorrenza al fine di qualificarle come “restrizione della concorrenza”».
Live